Art. 2.

      1. Ai fini del computo del termine di sei anni previsto dall'articolo 40-ter, comma 1, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si considera quale primo anno di applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 40-ter l'anno di entrata in vigore della presente legge, se la data di entrata in vigore è antecedente al 30 giugno, ovvero l'anno successivo, se la data di entrata in vigore è successiva al 30 giugno.